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Cartelle consorzi di bonifica: ecco chi deve pagarle. Le precisazioni di Confconsumatori

La Regione ha adeguato la Legge n.11/2003 sulla scorta di una sentenza della Corte Costituzionale: «La normativa vigente in materia vincola il pagamento del contributo all’esistenza di un vantaggio ch

Cartelle consorzi di bonifica: ecco chi deve pagarle. Le precisazioni di Confconsumatori

CATANZARO - Il tema dei Consorzi di bonifica rimane in Calabria sempre attuale e particolarmente sentito. In questo periodo, mentre continuano ad essere notificati avvisi di accertamento e iscritti provvedimenti di fermo amministrativo sugli autoveicoli – spesso per cifre irrisorie che non giustificherebbero una misura così afflittiva - il 20 febbraio scorso il Legislatore regionale è intervenuto sugli articoli 23 e 28 della Legge n. 11/2003 che disciplina l’ordinamento dei Consorzi e contiene disposizioni relative alla bonifica e alla tutela del territorio rurale.

Nello specifico - si legge in una nota di Confconsumatori Calabria - sulla scia delle modifiche già introdotte con la sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018, il legislatore ha recepito gli orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati circa le caratteristiche che deve avere il vantaggio arrecato agli immobili dalle opere di bonifica. «Intanto - precisano dalla Confederazione di tutela dei Consumatori - è pacifico il fatto che tutta la normativa vigente in materia vincola il pagamento del contributo all’esistenza di un vantaggio che l’attività di bonifica arreca all’immobile. Tale principio - prosegue la nota - è stato poi sviluppato dalla giurisprudenza che ha specificato il concetto di vantaggio indicando le caratteristiche che deve avere per ritenere fondata la pretesa impositiva del Consorzio».

Infatti, secondo le indicazioni della Corte di Cassazione, «l’imposizione del contributo consortile è legittimo quando venga accertato un incremento di valore dell’immobile, in rapporto causale con le opere di bonifica».

Ciò significa che il beneficio, che deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, deve tradursi concretamente in una qualità del fondo. Ebbene, nel suo intervento, il Legislatore regionale ha trasferito nel testo dell’art 23 comma 1 LR 11/2003 le specificazioni fornite dalla giurisprudenza oramai consolidata aggiungendo diretto e specifico dopo le parole “che traggono un beneficio”.

Oltre che l’art 23, l’intervento normativo ha riguardato anche l’art 28 della richiamata legge regionale con un’interpretazione autentica secondo la quale l’espressione immobili extragricoli è da intendersi non comprensiva di quegli immobili extragricoli che risultano collocati in aree urbanizzate ed edificabili. Questi ultimi infatti, a causa della loro ubicazione, sono già gravati da specifici tributi comunali pertanto, un’ulteriore imposizione tributaria diventerebbe illegittima.

«La citata modifica legislativa - si legge in conclusione alla nota - viene accolta con favore dalla Confconsumatori Calabria la quale, proprio alla luce di tale novità, in maniera ancora più decisa, continuerà a garantire ai propri associati tutto il necessario sostegno attraverso attività di consulenza ed assistenza dinanzi all’Autorità giudiziaria, impugnando tutti quegli atti impositivi che risultino essere frutto di abuso anziché di un legittimo esercizio di un potere che la legge attribuisce ai Consorzi».

Eco dello Jonio

Eco dello Jonio

Ecodellojonio.it è un giornale on-line calabrese con sede a Corigliano-Rossano (Cs) appartenente al Gruppo editoriale Jonico e diretto da Marco Lefosse. La testata trova la sua genesi nel 2014 e nasce come settimanale free press. Negli anni a seguire muta spirito e carattere. L’Eco diventa più dinamico, si attesta come web journal, rimanendo ad oggi il punto di riferimento per le notizie della Sibaritide-Pollino.

04/03/2023